Reclami

La Banca Popolare del Cassinate ha aderito all'accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami per la finalità di tutela della clientela nell'ambito dei rapporti che essa intrattiene con le banche e gli intermediari finanziari, al fine di dirimere qualunque controversia derivante da contratti o servizi bancari o finanziari, avente ad oggetto rilievi circa i comportamenti od omissioni della banca ed il modo in cui essa abbia gestito operazioni o servizi. Il reclamo deve essere redatto per iscritto in forma libera o utilizzando l'apposito modello. I reclami possono essere inviati a Banca Popolare del Cassinate con una delle seguenti modalità:
  1. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca Popolare Del Cassinate SCPA, Piazza Diaz n. 14, 03043 Cassino (FR);
  2. mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi: ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it, ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it;
  3. mediante posta ordinaria all'indirizzo: Banca Popolare Del Cassinate SCPA, Piazza Diaz n. 14, 03043 Cassino (FR);
  4. mediante consegna allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto: in questo caso, l'addetto che riceve il reclamo scritto dovrà rilasciare al cliente una ricevuta recante la data di ricevimento e la sottoscrizione con il timbro della Banca Popolare del Cassinate;
  5. a mezzo fax al n. 0776/317420.
Il reclamo, nelle forme sopra descritte, è ritenuto valido purché il cliente risulti chiaramente identificabile; vengano indicati i motivi del reclamo; l'atto riporti la sottoscrizione autentica del soggetto da cui proviene il reclamo o di chi lo rappresenta.

Ufficio Reclami della Banca Popolare del Cassinate

Indirizzo: Piazza A. Diaz n. 14 – 03043 Cassino (FR) Fax: 0776 317420 Mail: ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it

"Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF"

L'"Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF" ha il compito di dirimere in sede stragiudiziale le controversie tra banche e clienti che non abbiano trovato soluzione per mezzo dell'Ufficio Reclami. I clienti possono presentare ricorso all'ABF per le controversie insorte con la propria banca purché:
  1. il cliente abbia già presentato reclamo per iscritto all'Ufficio Reclami della banca;
  2. il ricorso abbia ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dalla prestazione di servizi bancari o finanziari;
  3. non si tratti di controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento che rientrano nella competenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
  4. il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo alla banca;
  5. non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso ovvero la risposta sia stata insoddisfacente;
  6. abbia ad oggetto la richiesta della corresponsione di una somma di denaro non superiore a euro 100.000,00;
  7. non si tratti di controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Non possono inoltre essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura di conciliazione già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

"Arbitro per le Controversie Finanziarie" o "ACF"

Dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE. È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. I ricorsi sono gratuiti per i risparmiatori e le decisioni sono prese entro sei mesi. Il ricorso si presenta online.

"Arbitro Assicurativo" o "AAS"

L'AAS – Arbitro Assicurativo – è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra i consumatori e le imprese e/o gli intermediari assicurativi.
  • È autonomo e imparziale ed è sostenuto nel suo funzionamento dall'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
  • Il ricorso si presenta online tramite un portale guidato.
  • Non è richiesta assistenza legale (ma puoi farti assistere, se vuoi).
  • Il costo per presentare un ricorso è di soli 20 euro.

IVASS

Se si ha un problema con un'impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo direttamente all'impresa interessata o alla banca collocatrice del prodotto, che sono tenute a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Possono presentare reclamo il contraente, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori. Se non si riceve risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti, è possibile rivolgersi all'IVASS.

Guide e documenti utili (6)

ABF in parole semplici

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Guida all’ACF

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Guida all’utilizzo del Portale ABF

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Guida reclami Ivass

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Informativa Sulla Procedura Reclami Ai Sensi Dell’art. 10 Decies del Regolamento Isvap N. 24 2008

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L’arbitro Assicurativo in Parole Semplici

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Link utili (4)

Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami (16)

2024 Rendiconto annuale reclami

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2025 Rendiconto annuale Reclami

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Relazione annuale 2010

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Relazione annuale 2011

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Relazione annuale 2012

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Relazione annuale 2013

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Relazione annuale 2014

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Relazione annuale 2015

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Relazione annuale 2016

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Relazione annuale 2017

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Relazione annuale 2018

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Relazione annuale 2019

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Relazione annuale 2020

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Relazione annuale 2021

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Relazione Reclami Annuale 2022

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Rendiconto Annuale Reclami 2023

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